Studio Commerciale Aldo Geri
  • Home
  • Lo Studio
  • Servizi
  • Area Clienti
  • News
  • Contatti

Modifiche norme e sanzioni per CIG causa 4 (COVID19)

16/7/2020

0 Comments

 
– DECRETO 114/2020:
  •  Modifiche alle norme CIG per Covid 19
  •  Sanzioni per abusi della normativa di emergenza

Preg.me
  • SOCIETA’
  • IMPRESE INDIVIDUALI
  • LIBERE PROFESSIONI
  • ASSOCIAZIONI – FONDAZIONI
Con la presente intendiamo sensibilizzare la clientela dello Studio al rigoroso rispetto delle norme che regolano la Cassa Integrazione Guadagni straordinaria per l’epidemia da COVID 19 e si informa che il Decreto Legge in oggetto (che inviamo in allegato) ha modificato radicalmente le norme per la concessione della CIG Causa 4 (Covid) inserendo limiti ed obbligo di relazioni giustificative per chi è costretto a reiterare il fermo dipendenti oltre i 4 mesi, ed inasprendo le sanzioni per chi venisse colto sul lavoro (magari presso il suo domicilio!) pur essendo in regime di assistenza CIG.
Riportiamo in seguito (per sommi capi) le modifiche più importanti:
NUOVE NORME DI APPLICAZIONE DELLA CIG STRAORDINARIA CAUSA 4 (COVID)

  • La CIG causa 4 (Covid) è concessa è nella misura del 30% per la prima settimana, del 45% per la seconda settimana e del 60% per le eventuali successive;
  • A partire dall’1 luglio 2020 le somme dovute a titolo di retribuzione già maturata non possono essere complessivamente inferiori all’importo di euro 700,00 calcolato su base mensile al lordo delle trattenute contributive;
  • A partire dall’11 Luglio 2020 la CIG causa 4 non è concessa alle imprese che chiudano l’attività o alle Società che richiedano l’integrazione salariale per l’intero orario di lavoro di tutti i loro dipendenti. Tale disposizione può essere derogata dalla Commissione CIG previa richiesta motivata dalla situazione economico-produttiva del settore o del mercato di riferimento;
  • A partire dall’11 Luglio 2020 la CIG non è concessa agli amministratori e ai dirigenti presenti nell’organico aziendale; tale disposizione può essere derogata dalla Commissione CIG previa richiesta motivata dalla situazione economico-produttiva del settore o del mercato di riferimento;
  • A partire dall’11 Luglio 2020  la CIG non è concessa ai dipendenti che risultano essere soci o ai dipendenti che risultano essere coniugi o parenti sino al secondo grado del titolare, dei soci o dell’amministratore. Tale limitazione non si applica se questi risultano assunti da almeno di 2 anni;
  • Prima di accedere al trattamento di CIG i lavoratori dipendenti devono aver già utilizzato tutte le ferie, permessi, recuperi residui dell’anno 2019 nonché almeno il 50% delle ferie spettanti nel 2020;
  • Superato il termine di un quadrimestre di utilizzo della CIG causa 4 (Covid) la richiesta di CIG dovrà essere presentata almeno 10 giorni prima dell’inizio del periodo di ammissione al trattamento e va corredata di una relazione che illustri le motivazioni alla base della richiesta e le azioni/misure che l’operatore intende intraprendere sul piano commerciale ed organizzativo al fine di evitare o ridurre il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni;
  • Non è possibile ricorrere alla CIG qualora l’azienda richiedente sia incorsa, nei tre mesi precedenti alla richiesta, nelle sanzioni previste per lavoro irregolare e non è possibile ricorrere alla CIG causa 4 qualora l’azienda nelle stesse giornate della richiesta, abbia assunto lavoratori occasionali o saltuari per la stessa mansione dei dipendenti in CIG oppure usufruisca di solidarietà familiare;
SANZIONI PER LAVORO SVOLTO DA DIPENDENTI IN CIG
  • Qualora venga rilevata la presenza sul luogo di lavoro di lavoratori in CIG l’Ufficio Attività di Controllo applicherà una sanzione amministrativa pari ad euro 2.000,00, maggiorata di euro 100,00 per ciascun lavoratore coinvolto ed il non percepimento del rimborso della CIG per i lavoratori presenti in azienda dalla data dell’ispezione e per tutta la durata della richiesta;
  • Oltre alle limitazioni e sanzioni, di cui al comma 18, qualora vengano rilevate irregolarità (prestazione del servizio dal domicilio o presso qualunque altro luogo diverso dalla sede aziendale, presenza di lavoratori irregolari, presenza di lavoratori dipendenti distaccati da altre aziende, e distacchi provenienti da aziende appartenenti allo stesso gruppo industriale o distacchi correlati ad accordi di sistema precedentemente stipulati) oppure nel periodo che va dal 1 marzo 2020 al 31 dicembre 2020, vengano riscontrate condotte recidivanti l’Ufficio Attività di Controllo applicherà la sanzione prevista dal comma 18 in maniera triplicata e potrà deliberare la non ammissione sino ad un massimo di tre mesi al ricorso alla CIG;
 
Confidando nella responsabilità di ogni operatore in indirizzo, porge i più cordiali saluti.

Rag. Aldo Geri
0 Comments



Leave a Reply.

    Archivio

    Febbraio 2022
    Dicembre 2021
    Settembre 2021
    Marzo 2021
    Gennaio 2021
    Dicembre 2020
    Luglio 2020
    Maggio 2020
    Aprile 2020
    Marzo 2020
    Febbraio 2020
    Gennaio 2020

    Categories

    Tutto

    Feed RSS

HOME
LO STUDIO
SERVIZI
AREA CLIENTI
NEWS
CONTATTI
COOKIE E PRIVACY POLICY

Foto
Studio Commerciale Rag. ALDO GERI
Via Tre Settembre n° 99 - 47891 Dogana - Repubblica di San Marino
Tel: (+378) 0549 909580 - Fax: (+378) 0549 905330 e-mail: info@studioaldogeri.sm
Proudly powered by WorldConnex
  • Home
  • Lo Studio
  • Servizi
  • Area Clienti
  • News
  • Contatti